La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato alcune questioni giuridiche riguardanti la natura del rapporto che lega l’amministratore alla società e la rinuncia al compenso. Segnatamente, la pronuncia in oggetto ha confermato che: (a) “l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario [di] immedesimazione organica tra persona fisica ed ente”; (b) con riferimento al “diritto” al compenso in favore dell’amministratore, “nelle società di capitali deve considerarsi legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico” (così riprendendo la recente Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2019, n. 285); (c) il diritto al compenso, avendo natura disponibile, può senza dubbio essere oggetto di rinuncia, fermo restando che ove la rinuncia non sia espressa, “essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicative”, sicché si richiede la presenza di “un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto […] non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio”.