La pronuncia in oggetto ha ripercorso e riaffermato quali sono i requisiti e le caratteristiche perché un soggetto possa dirsi amministratore “di fatto” di una società. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che si deve “aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico dell’agente con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”. Potrà pertanto aversi amministrazione “di fatto” ove si sia in presenza di uno “svolgimento di funzioni gestorie della società in modo continuativo e significativo”, richiedendosi “l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale”.