La Corte di Cassazione è recentemente tornata a occuparsi del tema molto dibattuto relativo alla possibilità per un socio di recedere dalla società nel caso in cui questa sia costituita per un termine definito, ma molto esteso. A questo riguardo – ricordando che la Cassazione aveva affrontato la questione da ultimo con sentenza n. 8962 del 2019 – è stato enunciato il principio di diritto ad avviso del quale “non sia possibile assimilare, con riferimento alle società di capitali, e per azioni, in particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, ed all’istituto del diritto di recesso del socio, la società contratta per un tempo lungo ad una società contratta a tempo indeterminato, anche in considerazione della eccessiva aleatorietà dell’opposta impostazione”. Infatti, ove si adottasse la soluzione favorevole al recesso, troppo “numerose variabili […] dovrebbero essere calcolate nel caso concreto, in mancanza di parametri oggettivi e predeterminati, per valutare quando la durata statutaria legittimi il recesso ad nutum del socio (si pensi alle diverse variabili ipotizzabili a seconda: se soci della società siano persone fisiche o persone giuridiche; se le società socie abbiano differenti durate, anche diverse rispetto a quella della società partecipata; se i soci persone fisiche abbiano diverse età; se l’oggetto sociale implichi un progetto imprenditoriale non chiaramente ed univocamente definibile”.