L’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (noto anche come “Cura Italia”) disciplina una moratoria straordinaria di cui possono beneficiare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) a cui erano stati accordati prestiti o linee di credito prima dell’entrata in vigore del Decreto, previa richiesta a una banca o a un intermediario finanziario. L’art. 56 prevede altresì che l’epidemia da COVID-19 sia formalmente riconosciuta come “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia” ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), costituendo pertanto un aiuto di stato compatibile con il mercato interno. A tal proposito, la Commissione Europea ha recentemente “approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le PMI colpite dall’emergenza del coronavirus con una moratoria dei debiti contratti presso le banche. Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020”.