L’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AOdV231) ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “Doveri e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende” al fine di evidenziare che “l’emergenza crea direttamente o indirettamente potenziali profili di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell’ambito d’impresa, con conseguente possibile responsabilità amministrativa degli enti”. Il documento, a titolo esemplificativo, ricorda che tra i rischi indiretti vi rientrano i seguenti: (i) il lavoro a distanza, che comporta un maggiore utilizzo degli strumenti informatici; (ii) i rapporti con le pubbliche autorità, che possono costituire fonte sia di commissione di illeciti riconducibili direttamente a tali rapporti sia di quelli derivanti da essi; (iii) il fabbisogno di determinate categorie di beni che può comportare il rischio di commissione di reati in materia di industria e commercio; e (iv) l’impatto della corretta informazione societaria. Oltre a tali rischi indiretti, tuttavia, vi è anche un rischio diretto “che costituisce un novum: il rischio da contagio Covid-19, che investe inevitabilmente tutte le attività economiche a livello trasversale”. Pertanto, l’Associazione ha posto l’attenzione sul perimetro di competenza dell’organismo nominato ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in particolare la cura dell’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231) e la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231.