Vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico derivanti dall’epidemia legata alla diffusione del COVID-19, di prevedere misure di sostegno all’attività imprenditoriale nazionale e di coprire i connessi rischi di mercato, è stato adottato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (noto anche come “Decreto Liquidità”). Il testo del Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale dell’8 aprile 2020, n. 94. Il Decreto ha introdotto, in particolare: (i) misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti vigilati; (ii) misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza; (iii) disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power); (iv) misure fiscali e contabili straordinarie; (v) disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali; e (vi) disposizioni in materia di salute e di lavoro. Con riferimento alle misure volte a garantire la continuità delle imprese, il Capo II del Decreto dispone: (a) in materia di riduzione del capitale sociale per perdite, la sospensione dell’operatività degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., fino alla data del 31 dicembre 2020, limitatamente alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data; (b) in materia di scioglimento delle società di capitali, la non operatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ai sensi degli artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2545-duodecies c.c., fino alla data del 31 dicembre 2020; e (c) in materia di finanziamenti alle società, la sospensione dell’operatività degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. per i finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.