Vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico derivanti dall’epidemia legata alla diffusione del COVID-19, di prevedere misure di sostegno all’attività imprenditoriale nazionale e di coprire i connessi rischi di mercato, è stato adottato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (noto anche come “Decreto Liquidità”). Il testo del Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale dell’8 aprile 2020, n. 94. Tra le misure urgenti adottate al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, l’art. 5 del Decreto prevede il differimento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Si ricorda, a tal proposito, che tra le misure contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già oggetto di proroga per mano del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (meglio noto come “Decreto Milleproroghe”, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2020, n. 8), rientrano anche le modifiche all’art. 2477 c.c. riguardanti l’abbassamento delle soglie dimensionali individuate da tale articolo per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.