Come noto, il legislatore è recentemente intervenuto – con l’art. 1, commi 302-303, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) – al fine di garantire continuità alla disciplina in materia di quote minime di rappresentanza per il genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate, di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, 147-quater, comma 1-bis, e 148, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), che altrimenti avrebbe cessato di trovare applicazione a partire dal 2020. Si ricorda che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il 23 gennaio scorso aveva posto in consultazione pubblica una proposta di Comunicazione, volta a chiarire le modalità applicative delle nuove norme in materia di quote di genere e, come reso noto nel documento di consultazione, all’adozione di questa ha fatto seguito una consultazione con il mercato per l’adeguamento dell’art. 144-undecies.1 del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti) alla nuova disciplina. A tal proposito, è stata recentemente pubblicata la risposta congiunta dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) e Confindustria a tale consultazione. La risposta congiunta si focalizza su due aspetti delle proposte, ossia la durata degli obblighi sulle quote di genere e le modalità di arrotondamento nel caso in cui la quota del 40% corrisponda a un numero non intero di amministratori: (i) con riguardo alla durata, Assonime e Confindustria ritengono che “l’attuale ambiguità normativa debba essere risolta dal legislatore, tenendo conto delle considerazioni svolte nella relazione illustrativa alla legge di bilancio, che indicava l’intento di prolungare la durata degli obblighi sulle quote di genere per soli altri tre mandati”; mentre (ii) in relazione alle modalità di arrotondamento, propongono “di adottare il criterio più neutrale dell’arrotondamento aritmetico, cioè al numero intero più prossimo”.