La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e ha rilevato anzitutto che “l’assunto per il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituirebbe reato di “creazione giurisprudenziale” non corrisponde alla realtà dell’ordinamento penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale”, infatti “la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività”. Sulla scorta di tale premessa, la Suprema Corte ha confermato che può assumere rilevanza penale – ove ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggetti – anche la condotta dell’amministratore di un ente creditizio che abbia facilitato il finanziamento bancario all’associazione di stampo mafioso, “per aver messo a disposizione [di quest’ultima] i servizi e le attività [del proprio istituto bancario], in particolare attraverso la concessione di crediti di particolare favore e senza le necessarie garanzie”.