Come noto, il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (meglio noto come Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto misure di vario tipo per rilanciare lo sviluppo e la crescita economica del Paese. Tra le novità di maggior rilievo, l’art. 27 ha introdotto un nuovo tipo di veicolo societario a sostegno delle start-up PMI, ossia la società di investimento semplice (SIS), che ha “per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati […] che si trovino nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività”. La suddetta disposizione ha apportato delle modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF). A tal proposito, la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) “per favorire l’uniforme e corretta applicazione della nuova disciplina, [hanno elaborato] gli Orientamenti di vigilanza sottoposti in consultazione, che forniscono chiarimenti sul quadro normativo applicabile alle SiS e indicazioni sulle modalità con cui gli intermediari dovrebbero uniformarsi alla nuova disciplina”. In particolare, la bozza di orientamenti riguarda: (i) il sistema di governo e di controllo; (ii) le previsioni prudenziali (inclusa, l’assicurazione sulla responsabilità civile professionale); e (iii) il processo decisionale, trattazione dei reclami e conflitti di interesse.