La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente adottato e pubblicato due nuove massime in materia societaria. Ricordando che la Commissione Società elabora indicazioni per casi di difficile interpretazione, indicando ai notai – e, più in generale, agli operatori – principi a cui uniformarsi nel giudizio sulla iscrivibilità degli atti societari a loro affidati, le nuove massime hanno ad oggetto l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c. (Massima n. 187) e mediante il rappresentante designato ai sensi dell’art. 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, noto anche come Decreto Cura Italia (Massima n. 188). Con la Massima n. 187 la Commissione ha precisato che: (i) l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c. o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare anche la totalità dei partecipanti, compreso il presidente, a patto che nel luogo indicato nell’avviso di comunicazione si trovino il segretario verbalizzante o il notaio; e (ii) le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo devono intendersi riferite ai soli casi di formazione contestuale del verbale, pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione con l’intervento dei partecipanti dislocati in diversi luoghi ma collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ivi inclusi il presidente e il segretario nel caso in cui il verbale assembleare venga redatto successivamente all’assemblea. Con la Massima n. 188 la Commissione ha precisato che le società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante che si avvalgono della facoltà concessa dal Decreto Cura Italia di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (ex art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza), possono altresì avvalersi della facoltà di prevedere che l’assemblea si svolga – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione. In tali ipotesi, la Commissione ha però precisato che hanno diritto di partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il segretario o il notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non gli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato.