Come noto, l’art. 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) prevede la possibilità per gli emittenti quotati e quotandi di introdurre nel proprio statuto il meccanismo della maggiorazione dei diritti di voto. A tal proposito, dal momento che la maggiorazione del voto “rappresenta una deviazione rispetto al principio “one share-one vote” e, come noto, è stato inteso dal legislatore quale strumento di incentivazione dell’investimento di lungo periodo e, dunque, misura premiale per gli azionisti stabili”, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente fornito alcuni chiarimenti relativi all’istituto in parola. L’art. 127-quinquies TUF prevede: (i) le condizioni di attribuzione della maggiorazione; (ii) le relative modalità di attribuzione; (iii) la perdita della maggiorazione; e (iv) l’introduzione dell’istituto in fase di IPO. Nella propria Comunicazione, la CONSOB ha fornito alcuni chiarimenti relativi al tema della “ammissibilità della maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio in considerazione di un periodo di detenzione – precedente alla quotazione dell’emittente – che ricomprenda anche il periodo in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica di S.r.l. e non di S.p.A.”.