È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 6 giugno 2020, il testo della legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (noto anche come “Decreto Liquidità”) adottato alla luce della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico derivanti dall’epidemia legata alla diffusione del “COVID-19”, di prevedere misure di sostegno all’attività imprenditoriale nazionale e di coprire i connessi rischi di mercato. Sono state numerose le modificazioni apportate in sede di conversione del Decreto Liquidità. In particolare, con riferimento al Capo II riguardante “misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19” si segnala, tra l’altro, che: (i) è stato aggiunto l’art. 6-bis (“disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale”); (ii) è stata prevista la facoltà per le società cooperative che applicano l’art. 2540 c.c. di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020; (iii) sono stati integrati gli artt. 9, contenente disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, 10, riguardante disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento, e 11, in materia di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito; (iv) sono stati introdotti gli artt. 12-bis (“rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali”) e 12-ter (“disposizioni in materia di beni di impresa”); e (v) è stato integrato l’art. 13 disciplinante il fondo centrale di garanzia PMI.