Accade con una certa frequenza che il proponente concluda affari con clienti procurati dall’agente anche a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, in ragione dell’attività promozionale eseguita dall’agente prima di tale cessazione. In tal caso la giurisprudenza è solita discorrere di provvigioni “postume”, ossia dovute in un momento successivo rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale fra il preponente e l’agente. A questo proposito, la Suprema Corte ha recentemente ricordato che “l’esclusiva connaturata al contratto di agenzia […] dispiega in suoi effetti non solo durante la permanenza del rapporto, ma anche per il periodo successivo in relazione al quale possono maturare i diritti relativi a provvigioni, c.d. postume, atteso che i due momenti (quello dell’attività promozionale e quello della conclusione dell’affare) di regola non coincidono”. Con specifico riferimento al vincolo di esclusiva in favore dell’agente, la pronuncia in oggetto ha chiarito che: (i) “l’art 1748 cod. civ., nel prevedere il diritto dell’agente alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal proponente – c.d. provvigione indiretta – si pone come una garanzia del diritto di esclusiva sancito dall’art. 1743 cod. civ., perché mira a tutelare l’agente medesimo – nell’ambito della zona assegnatagli – da ogni invasione del proponente che si traduca in una sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale”; (ii) al contrario, “ove le parti abbiano convenuto che al preponente sia riservato il diritto, in deroga all’art. 1743, di nominare più agenti nella stessa zona, è ben lecito presumere, in linea di fatto, che si sia voluto anche escludere la provvigione per le vendite concluse dallo stesso preponente”.
Cass. Civ., Sez. Lav., 20 maggio 2020, n. 9291