Accade con una certa frequenza che il proponente concluda affari con clienti procurati dall’agente anche a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, in ragione dell’attività promozionale eseguita dall’agente prima di tale cessazione. In tal caso la giurisprudenza è solita discorrere di provvigioni “postume”, ossia dovute in un momento successivo rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale fra il preponente e l’agente. A questo proposito, la Suprema Corte ha recentemente ricordato che “l’esclusiva connaturata al contratto di agenzia […] dispiega in suoi effetti non solo durante la permanenza del rapporto, ma anche per il periodo successivo in relazione al quale possono maturare i diritti relativi a provvigioni, c.d. postume, atteso che i due momenti (quello dell’attività promozionale e quello della conclusione dell’affare) di regola non coincidono”. Con specifico riferimento al vincolo di esclusiva in favore dell’agente, la pronuncia in oggetto ha chiarito che: (i) “l’art 1748 cod. civ., nel prevedere il diritto dell’agente alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal proponente – c.d. provvigione indiretta – si pone come una garanzia del diritto di esclusiva sancito dall’art. 1743 cod. civ., perché mira a tutelare l’agente medesimo – nell’ambito della zona assegnatagli – da ogni invasione del proponente che si traduca in una sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale”; (ii) al contrario, “ove le parti abbiano convenuto che al preponente sia riservato il diritto, in deroga all’art. 1743, di nominare più agenti nella stessa zona, è ben lecito presumere, in linea di fatto, che si sia voluto anche escludere la provvigione per le vendite concluse dallo stesso preponente”.