Come noto, l’art. 2396 c.c. prevede che “le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”, senza tuttavia fornire un inquadramento della figura del direttore generale o una disciplina del suo ruolo e dei suoi doveri. A questo proposito, la Suprema Corte ha recentemente avuto occasione di chiarire che: (i) “la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell’art. 2396 cod. civ. se la posizione apicale [del direttore generale] all’interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria, poiché, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto”; (ii) “il perimetro delle attribuzioni e dei doveri conseguenti del Direttore Generale munito di deleghe da parte del CdA, conferite conformemente allo statuto della società, ex art. 2396 cod. civ., non si differenzia da quello di un normale amministratore esecutivo”; (iii) sul direttore generale incombono gli “obblighi informativi e di corretta gestione societaria” di cui all’art. 2392 c.c., in particolare essendo il direttore generale “certamente tenuto a rapportarsi con il CdA , onde consentire al medesimo di ‘agire informato’”; (iv) la responsabilità del direttore generale ai sensi dell’art. 2396 c.c. è “pacificamente di natura contrattuale, ex art. 2396 cod. civ.”.