Come noto, in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l’art. 1, par. 2, della Direttiva 93/13/CEE prevede che “le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva”. Muovendo dalla premessa secondo cui per l’applicazione dell’esclusione in esame “presuppone che siano soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa”, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha recentemente enunciato il principio di diritto ad avviso del quale il ricordato precetto contenuto nella Direttiva 91/13/CEE “deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva”.