È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 178 del 16 luglio 2020, Supplemento Ordinario n. 24 – il testo del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (meglio noto come Decreto Semplificazioni). Il Decreto è stato adottato al fine di implementare, tra le altre, “misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Tra le semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici, l’art. 44 del Decreto introduce alcune misure in tema di aumenti di capitale, prevedendo che sino alla data del 30 aprile 2021: (i) a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non trovano applicazione gli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. (ossia quorum deliberativo rafforzato di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea) alle deliberazioni aventi ad oggetto: (a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; (b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.; (c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 c.c., bastando il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; (ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria e i termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà. L’art. 44 del Decreto, infine, sostituisce i commi 3 e 4 dell’art. 2441 c.c. in materia di diritto di opzione.