L’art. 187-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), come in vigore prima della novella apportata per mezzo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Market Abuse Regulation o MAR), nel disciplinare l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, disponeva che dovesse essere punito “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, e conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie altre operazioni su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime”. Con riferimento alla possibilità di accertare la sussistenza di una simile condotta illecita mediante presunzioni semplici, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che non sussiste alcune incompatibilità “tra la condotta di abuso di informazioni privilegiate e il suo accertamento mediante presunzioni, essendo, piuttosto, la prova presuntiva spesso l’unica che consenta di accertare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell’insider trading attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della Consob, di quanti, vicini all’incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo”. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano valorizzato le seguenti circostanze: (a) il possesso dell’informazione privilegiata da parte del cd. insider primario; (b) la presenza, nel periodo rilevante, di un fitto scambio di corrispondenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari oggetto dell’illecito tra l’insider primario e i cd. insider secondari; (c) la sussistenza di un rapporto stretto di amicizia fra detti soggetti; (d) l’emersione di un significativo e anomalo disallineamento negli acquisti degli strumenti finanziari oggetto dell’illecito da parte della società di appartenenza degli insider secondari dopo la ricezione dell’informazione privilegiata.