Come noto, il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 ha introdotto il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (il Codice) e ha apportato alcune significative novità al dettato normativo di cui al codice civile in materia di diritto commerciale e societario. In particolare, in materia di nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, l’art. 379, comma 1, del Codice ha modificato l’art. 2477, comma 3, c.c., ove sono delineate le dette ipotesi di nomina obbligatoria. Recentemente, in sede di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (noto anche come “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), l’art. 379 del Codice è stato modificato, prevedendo un posticipo dell’obbligo gravante sulle società a responsabilità limitata di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in caso di raggiungimento delle soglie previste dall’art. 2477, comma 3, c.c. entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. A tale proposito, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato un documento dal titolo “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del Codice della crisi” in quanto si è aperto tra gli esperti “un interessante dibattito in ordine agli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l’incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei parametri registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, qualora la nomina sia stata deliberata entro la data del 16 dicembre 2019, come prescriveva l’originale formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi”. A tal fine, il documento esamina gli aspetti correlati alla disciplina della cessazione anticipata degli incarichi in corso, soffermandosi “sulle soluzioni suggerite in ordine alla giusta causa di revoca del revisore legale per sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.