A fronte di un quesito presentato dalla Direzione centrale, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 9313 dello scorso 16 settembre, ha avuto modo di fornire alcuni chiarimenti in materia di ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (meglio noto come Codice del Terzo Settore). Dopo aver analizzato le posizioni opposte affermatesi in dottrina – una prima ritiene ammissibile la configurazione monocratica dell’organo gestorio in assenza di specifiche previsioni e una seconda, invece, sulla base delle espressioni utilizzate dal legislatore ipotizza la necessità di un organo a composizione collegiale – il Ministero spiega che “risulta difficoltosa e forse inappropriata una risposta univoca al quesito prospettato; la stessa dovrebbe invece tenere conto proprio della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore, partendo dal presupposto che la struttura organizzativa dovrebbe essere una conseguenza, ragionevole e coerente, della natura, della vocazione dell’ente, dello stadio vitale in cui esso si trova, delle modalità più razionali che esso individua per perseguire le proprie finalità ultime e il proprio oggetto sociale, sia pure all’interno dei limiti posti dalla legge e più in generale, dalla volontà del legislatore”. Nella nota si legge altresì che “l’individuazione da parte [del legislatore] di specifiche tipologie di enti e di una disciplina più stringente cui gli stessi devono assoggettarsi, non va intesa come una compressione della sopra citata autonomia degli enti ma al contrario come la proposta di modelli organizzativi che, predefiniti pur nella loro flessibilità, disegnano assetti e rapporti tra gli organi dell’ente in grado di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi propri e di quelli generali”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota n. 9313 del 16 settembre 2020