La Suprema Corte ha recentemente ribadito l’innovativa presa di posizione delle Sezioni Unite di qualche anno fa in materia di contratto “preliminare di preliminare”. A questo proposito, la pronuncia in oggetto ha confermato che: (i) “in presenza di contrattazione preliminare […] che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti”; (ii) “ove tale verifica dia esito negativo, potrà ritenere produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”. Pertanto, ove vi sia un contratto avente a oggetto la futura stipulazione di un contratto preliminare (e non dell’accordo definitivo), esso potrà qualificarsi come “preliminare di preliminare”.