In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Suprema Corte ha ribadito che “il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda medesima”. Affrontando la questione della competenza sulla valutazione dei rischi da interferenze, la pronuncia in oggetto ha confermato che essa “grava sul datore di lavoro, committente […] e cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”. Inoltre, nell’analisi sulla competenza a effettuare tale attività e sugli eventuali profili di responsabilità, non bisogna guardare “alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – contratto di appalto, d’opera o di somministrazione – ma all’effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza […] di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni”.