Come noto, in materia di diritti dei soci di società a responsabilità limitata, l’art. 2476, comma 2, c.c. prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Pronunciandosi sulla portata di tale norma, il Tribunale di Venezia ha recentemente confermato che: (a) in linea di principio, “il diritto di accesso è funzionale alla verifica delle scelte amministrative della società controllante, perché il socio non amministratore possa condividerle o contestarle e determinarsi nella vita sociale o fuori di essa a tutela dei propri interessi”; (b) tale diritto “deve essere ammesso anche quando il suo socio abbia come scopo (anche prevalente) di ottenere elementi di valutazione della propria quota”, non anche della partecipazione detenuta dalla società in una diversa entità; (c) nel caso in cui la società detenga una partecipazione di controllo non totalitaria in una differente società per azioni, il diritto di accesso non si estende alla controllata per la possibile generazione di “un ingiustificato vantaggio ai soci della controllante, quanto si consentisse loro l’accesso ai documenti della controllata, rispetto ai soci della controllata stessa, che non abbiano, per il tipo sociale della stessa, un altrettanto ampio diritto conoscitivo” (i Tribunali di Milano e Torino hanno infatti sostenuto, in due casi di S.r.l. socio unico di una S.p.A. e di una S.r.l., che il socio della controllante può richiedere l’accesso ai libri e ai documenti della società “partecipata” in via solo indiretta).