In materia di società in accomandita semplice, da un lato, l’art. 2313, comma 1, c.c. prevede che “i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”, dall’altro, l’art. 2290 c.c. prevede che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un…