È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 310 del 15 dicembre 2020 – il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 recante “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, in attuazione fra l’altro dell’art. 26 del Testo Unico Bancario. Il Decreto è stato adottato considerando che “appare necessario stabilire non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l’assunzione delle cariche ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l’idoneità dell’esponente e che consentono, tra l’altro, di tener conto delle specificità del ruolo o incarico ricoperto nonché delle caratteristiche proprie” e che “la disciplina dell’idoneità degli esponenti aziendali deve coerentemente raccordarsi con altre previsioni con altre previsioni dell’ordinamento, tra cui quelle in materia di governo societario delle banche”. Il Decreto contiene, in particolare, disposizioni riguardanti: (i) ambito di applicazione del Regolamento; (ii) requisiti di onorabilità e criteri di correttezza; (iii) requisiti di professionalità e criteri di competenza; (iv) requisiti di indipendenza; (v) disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi; (vi) responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; (vii) disposizioni speciali sui requisiti di professionalità e indipendenza dei consiglieri nelle banche che adottano i modelli dualistico e monistico di amministrazione e controllo; e (viii) valutazione dell’idoneità e pronuncia di decadenza.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 310 del 15 dicembre 2020