Lo scorso settembre, come noto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha dichiarato l’incompatibilità della disposizione del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici – TUSMAR) che vieta a un’impresa di conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi complessivi del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), qualora tale impresa detenga una quota superiore al 40% dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche, rispetto al principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Applicando i principi enunciati dalla CGUE, il TAR Lazio ha recentemente confermato che: (a) l’art. 49 TFUE è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano; (b) non si può dare un’interpretazione conforme della ricordata disposizione del TUSMAR rispetto all’art. 49 TFUE; (c) la sentenza della CGUE impone la disapplicazione ricordata disposizione del TUSMAR; (d) la Delibera n. 178/17/CONS dell’AGCOM poggia le proprie basi su di una norma interna incompatibile con il principio della libertà di stabilimento e deve essere annullata.