È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46 – il testo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (nota anche come “Legge di Bilancio 2021”). Tra le varie misure contenute nella Legge, il legislatore ne ha adottate alcune riguardanti la disciplina della riduzione del capitale delle società di capitali per perdite (art. 1, comma 266). Ricordando che il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (meglio noto come “Decreto Liquidità”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) aveva introdotto delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale per perdite, la Legge di Bilancio ha disposto che: (i) per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.; (ii) non operano le cause di scioglimento della società di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.; (iii) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (stabilito dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c.) è posticipato al quinto esercizio successivo alla maturazione della perdita rilevante e l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate; e (iv) nelle ipotesi di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo alla maturazione della perdita rilevante.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46