Come noto, l’art. 2437-quinquies c.c. prevede che “se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione”. Pronunciandosi, in sede cautelare, sulla portata applicativa di tale diritto nel caso in cui gli organi sociali abbiano deliberato di effettuare un’operazione avente come effetto l’esclusione dalla quotazione di una certa categoria di azioni (cd. delisting, nel caso di specie delle azioni di risparmio in circolazione, quotate al pari di quelle ordinarie), il Tribunale di Genova ha confermato che, ove sia riconosciuto il diritto dei portatori di tali azioni di categoria di convertire liberamente queste ultime in azioni ordinarie (destinate a rimanere quotate, in base a un prefissato e congruo rapporto di conversione), tale diritto di recesso non spetta. Infatti, “l’esclusione dalla negoziazione costituisc[e] primariamente l’effetto della libera decisione dei soci di non convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie”, rendendo inapplicabile la finalità protettiva di cui all’art. 2437-quinquies c.c. Da un diverso punto di vista, in merito ai diritti del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, la pronuncia in oggetto ha confermato che l’art. 147, comma 3, TUF “attribuisce al Rappresentante Comune la facoltà di “assistere” all’assemblea e non già di intervenire alla stessa: la portata semantica del verbo “assistere” (nella forma intransitiva) descrive infatti una condotta di fruizione dell’oggetto di attenzione limitata alla visione e/o all’ascolto”.