La figura del direttore generale non è espressamente individuata e regolata dalla disciplina societaria, che ne fa riferimento solo in ambito di responsabilità, all’art. 2396 c.c., prevedendo che: “le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato che i soci non sono titolari “di un diritto di scelta del direttore generale, ma solo semmai di un diritto di partecipazione all’assemblea investita della questione”, potendone eventualmente sollecitare la convocazione ai sensi dell’art. 2367 c.c.