L’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (ASSONIME) ha recentemente pubblicato, nella collana “Il Caso”, un documento dal titolo “I doveri di amministratori e sindaci nella gestione della crisi d’impresa: una prima pronuncia del Tribunale di Milano sull’art. 2086 del Codice civile”. Il documento in parola analizza e commenta una pronuncia del 18 ottobre 2019 della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano con la quale è stata accolta “la denunzia per gravi irregolarità nella gestione presentata dal collegio sindacale di due società per azioni (controllante e controllata), gestite dal medesimo amministratore unico, cui veniva addebitata la violazione degli obblighi di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei alla verifica della continuità aziendale e di attivarsi senza indugio per adottare i rimedi per il superamento della crisi”. La sentenza, in particolare, risulta per ASSONIME di grande rilievo pratico per i seguenti motivi: (i) risulta essere una delle prime in cui si applica l’art. 2086 c.c. nella formulazione modificata per mano del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che, come noto, sancisce l’obbligo in capo agli amministratori di assicurare adeguati assetti organizzativi all’impresa anche al fine di prevenirne la crisi; (ii) costituisce la prima applicazione del dovere di denuncia da parte dei componenti dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 2409 c.c. per l’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 2086 c.c.; e (iii) consente di “svolgere alcune riflessioni sull’efficacia degli strumenti di allerta e prevenzione interni al diritto societario, già in vigore, in relazione alle misure esterne di allerta previste dal Codice della crisi, la cui entrata in vigore è rinviata al 1 settembre 2021, a causa dell’emergenza Covid-19”.