Come noto, l’art. 149 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) individua i doveri dei membri dell’organo di controllo delle società quotate, prevedendo che esso vigila, fra l’altro: (a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; (b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Pronunciandosi sulla portata di tale previsione normativa, con particolare riferimento alla vigilanza sulle operazioni con parti correlate, la Suprema Corte ha recentemente confermato che i membri dell’organo di controllo rispondono dell’omesso o inadeguato esercizio dell’attività di controllo a prescindere dall’esistenza del danno, che non costituisce un elemento costitutivo dell’illecito ma un semplice parametro per la determinazione della sanzione. Inoltre, la Cassazione ha confermato che “la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall’art. 149” TUF, essendo “insufficiente [ai fini di detta responsabilità] il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione”.