In materia di reati fallimentari, come noto: (i) l’art. 216, comma 1, n. 2), l.f. sanziona penalmente l’imprenditore dichiarato fallito che “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre…