Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”) ha introdotto “un’ipotesi di sospensione temporanea degli obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione, previsti dalla normativa del codice civile in materia di società per azioni e di società a responsabilità limitata, in caso di perdite significative del capitale sociale” a cui si accompagnava “l’inoperatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale previsto per tali società”. Dal momento che questa disciplina speciale non era totalmente chiara su quali fossero le situazioni che potessero rientrare nel suo ambito di applicazione e che trovava applicazione sino al 31 dicembre 2020, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di bilancio 2021”) ha provveduto a introdurre una nuova disciplina in materia, in primo luogo stabilendo “che gli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento per perdite rilevanti, previsti dal codice civile per le S.p.A. e per le S.r.l., non si applicano alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, in secondo luogo posticipando “al quinto esercizio successivo, il momento entro il quale si devono adottare le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione nonché il momento a partire dal quale opera la causa di scioglimento”. A tal proposito, l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (ASSONIME) ha recentemente pubblicato una circolare dal titolo “Legge di bilancio 2021: la nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative”, che “illustra le modifiche, introdotte dalla Legge di bilancio 2021, alla disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione prevista dal c.d. Decreto liquidità in caso di perdite significative del capitale sociale”.