In materia di retribuzione annuale dei membri dell’organo di controllo, l’art. 2402 c.c. prevede esclusivamente che essa, “se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio”. Pronunciandosi sul diritto al compenso dei sindaci, la Corte di Cassazione ha anzitutto premesso che “la predeterminazione di un compenso invariabile per l’ufficio di sindaco è prescrizione intesa a tutelare l’indipendenza degli stessi, sottraendoli sia a modifiche della retribuzione deliberate con «intenti punitivi», sia pure alla tentazione di accordi «poco lineari»”. In caso di inadempimento da parte dei sindaci ai propri obblighi di vigilanza e controllo ai sensi di legge, ove detto inadempimento sia circoscritto a uno o più esercizi del mandato in carica, ma non all’intero triennio, il diritto al compenso può venir meno – a fronte di tale condotta illecita, in tutto o in parte – solo limitatamente agli anni nei quali si sia verificato l’inadempimento, dunque non automaticamente per l’intero triennio. Infatti, “l’adempimento della prestazione di controllo, a cui sono tenuti i sindaci, appare in effetti suscettibile di essere considerato partitamente, tempo per tempo”, tanto che in linea generale “le obbligazioni di carattere continuativo ben possono rimanere – pure nel riflesso della loro dimensione temporale – in parte adempiute e in parte inadempiute” (come comprovato anche dal fatto che “la responsabilità del sindaco subentrante attiene solo ai fatti compiutisi successivamente al tempo del suo subentro”).