Come noto, l’art. 2389, comma 1, c.c. prevede che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”. Pronunciandosi su tale disposizione, la Suprema Corte ha recentemente ribadito un proprio consolidato principio di diritto, ad avviso del quale “qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, cod. civ., non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio”. Infatti, “la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale” e “la necessità della preventiva delibera assembleare è funzionale alla certezza del costo”.