La Corte di Cassazione ha recentemente indicato alcuni punti fermi della disciplina vigente in materia di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, in particolare: (a) nel nostro sistema sono diversamente punite, con sanzione penale, la condotta dell’insider primario e quella riferibile all’insider secondario, punita con la sanzione amministrativa; (b) in relazione al delitto di cui all’art. 184 TUF, l’incriminazione delle condotte presuppone una “precisa qualità soggettiva” dell’agente che non è limitata allo specifico ruolo rivestito nell’ambito della società emittente (membro di organi di amministrazione, direzione, controllo, della partecipazione al capitale) dal momento che la norma generalizza il riferimento al possesso delle informazioni privilegiate in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione, o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio che metta l’agente in condizione di venire a conoscenza delle informazioni riservate; (c) il possesso dell’informazione è un presupposto della condotta, con riferimento al quale l’agente deve essere consapevole della sua connotazione privilegiata e della sua potenzialità modificativa, in termini sensibili, del prezzo dello strumento finanziario; (d) l’art. 184, comma 1, lett. b), TUF identifica l’area del fatto tipico nel senso che la comunicazione di notizie riservate non è raggiunta da un generale divieto, ma solo al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione della funzione o dell’ufficio; (e) sul piano della formulazione della fattispecie incriminatrice siamo in presenza di fattispecie tassative che indicano gli elementi costitutivi del fatto tipico incriminato sia con riferimento alla condotta (acquista, vende, o compie altre operazioni, comunica…) che ai requisiti del soggetto attivo del reato, ovvero ad un reato cd. proprio attesa la necessità che l’autore del comportamento vietato appartenga alla categoria dei soggetti sopra menzionati; (f) il reato è strutturato come reato di pericolo e di mera condotta e si riferisce al soggetto che compie speculazioni essendo entrato in possesso immediatamente e direttamente delle informazioni privilegiate in ragione del proprio ruolo, funzione o ufficio; (g) il sistema positivo delinea due distinte tipologie di illecito descritte a centri concentrici e, quindi tra loro concorrenti: l’illecito penale, oggetto della previsione di cui all’art. 184 TUF – in presenza di requisiti soggettivi e della condotta materiale ivi descritta – e un illecito amministrativo che copre, anche, condotte distinte sul piano oggettivo; tale coincidenza non indica sovrapponibilità materiale ma solo la doppia punibilità, sul piano penale e della sanzione amministrativa, delle condotte dell’insider primario.