Come noto, la legge individua e disciplina le ipotesi illecite di infedeltà patrimoniale e di appropriazione indebita, rispettivamente, agli artt. 2634 c.c. e 464 c.p. La Corte di Cassazione ha ricordato che tali ipotesi si pongono “in rapporto di specialità reciproca” e “sono legate dalla comunanza dell’elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell’ingiusto profitto”. Tuttavia, nell’appropriazione indebita risulta essere assente il “preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota la infedeltà patrimoniale”, elemento che demarca la differenza fra tali norme.