In materia di abusi di mercato e, in particolare, di abuso di informazioni privilegiate ai sensi della Market Abuse Regulation e del Testo Unico della Finanza, la Corte di Cassazione ha recentemente individuato e definito le nozioni di prodotto e profitto dell’illecito, nei due casi di acquisto e di vendita di strumenti finanziari: (a) il prodotto “non può che essere rappresentato dall’insieme degli strumenti acquistati, ovvero dall’intera somma ricavata dalla loro vendita”; (b) il profitto “è, invece, l’utilità economica conseguita mediante la commissione dell’illecito e nelle ipotesi di acquisto di strumenti finanziari, il profitto consiste dunque nel risultato economico dell’operazione valutato nel momento in cui l’informazione privilegiata della quale l’agente disponeva diviene pubblica, calcolato più in particolare sottraendo al valore degli strumenti finanziari acquistati il costo effettivamente sostenuto dall’autore per compiere l’operazione, così da quantificare l’effettivo “guadagno” (in termini finanziari, la “plusvalenza”) ovvero, il “risparmio di spesa” che l’agente abbia tratto dall’operazione”; (c) diversamente, nelle operazioni di vendita il profitto “si identifica nella “perdita evitata” in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione dell’informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore”.