L’art. 2473 c.c., in materia di recesso dalla società a responsabilità limitata, predetermina le ipotesi in cui sorge il diritto di recesso e rimanda allo statuto la determinazione delle relative modalità di esercizio. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 2473 c.c. si fonda su due principi: da un lato la “libera predeterminazione delle ipotesi di recesso, salvo l’obbligo di includerne alcune tipizzate dalla norma”, dall’altro la “libertà di forma, salvo i vincoli convenzionali” contenuti nello statuto. Pertanto, salvo diversa previsione statutaria, la modalità di esercizio del diritto di recesso non deve essere necessariamente quella di un atto unilaterale con forma scritta ad substantiam, sicché se il recesso viene comunicato alla società in altra forma esso è da considerarsi valido. La pronuncia in oggetto ha chiarito che non può essere utilizzata a supporto di una diversa conclusione “la previsione, per la costituzione di una società di capitali e più specificamente di una società a responsabilità limitata, della forma scritta ad substantiam”, in quanto essa “ha natura inderogabile ed è indubitabilmente finalizzata alla cura di interessi fondamentali di rilievo pubblicistico, qualificabili come di ordine pubblico, perché fondati sui principi di trasparenza e di affidamento e tutela dei terzi nei rapporti commerciali”.