In materia di responsabilità degli amministratori di società per azioni per violazione dei propri doveri di cui all’art. 2392 c.c., la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un importante principio di diritto enunciato alcuni anni fa dalle Sezioni Unite. In particolare: “nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, I. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare: tale criterio può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo”.