La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente adottato e pubblicato una nuova massima in materia societaria. Ricordando che la Commissione Società elabora indicazioni per casi di difficile interpretazione, indicando ai notai – e, più in generale, agli operatori – principi a cui uniformarsi nel giudizio sulla iscrivibilità degli atti societari a loro affidati, la nuova massima (Massima n. 197) ha ad oggetto le modificazioni statutarie di società viziate da una causa di nullità. In particolare, la massima chiarisce che “le modificazioni statutarie deliberate da s.p.a. o s.r.l. che siano state iscritte nel registro delle imprese pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. si reputano legittime e omologabili, non essendovi in linea di principio ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie stesse con la sussistenza di un vizio di nullità. Dopo la sentenza che dichiara la nullità e nomina i liquidatori, ai sensi del comma 4 del citato art. 2332 c.c., le modificazioni statutarie eventualmente deliberate dagli organi competenti sono legittime e omologabili subordinatamente alla loro compatibilità con lo stato di liquidazione, e sono assoggettate alla disciplina dell’art. 2487-ter c.c. qualora comportino la revoca dello stato di liquidazione”.