L’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. prevede – con una formulazione assai vaga – che “hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti […] le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”. Con riferimento all’interpretazione di tale norma, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia ha recentemente confermato che eventuali modifiche statuarie riguardanti la rappresentanza assembleare (ossia il diritto di intervento in assemblea da parte di un terzo che rappresenti il socio per delega) non rientrano nel campo di applicazione della disposizione richiamata. Pertanto, i soci che non abbiano concorso a una deliberazione modificativa delle modalità di rappresentanza assembleare non sono legittimati a recedere dalla società, neppure nel caso in cui la modificazione statutaria vada nel senso di una restrizione dei casi in cui è possibile dare delega a un terzo per l’intervento in assemblea.