In materia di responsabilità degli amministratori di società (sia di persone, sia di capitali) per compimento di atti di mala gestio, la Corte di Cassazione ha recentemente ricordato che: (a) “la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale”; (b) tenuto conto di detto principio, la società è tenuta ad “allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei predetti doveri”. Tuttavia, nel grave caso di “disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali (come quelli eventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi spettantigli) o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale”.