In materia di responsabilità degli amministratori di società di persone, la Suprema Corte ha recentemente confermato l’attualità di un risalente principio di diritto in base al quale “al socio (o al terzo), direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso dell’amministratore, [deve] in ogni caso essere riconosciuta l’azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell’art. 2395 cod.civ.”, strumento di tutela disponibile anche per il “socio co-amministratore, in caso di amministrazione disgiunta, se l’affermazione di responsabilità [sia] chiesta dal soggetto danneggiato nella sua veste di socio, relativamente ad atti di amministrazione per intero compiuti da altro co-amministratore”. In merito a tale rimedio, avente natura extracontrattuale, la Corte di Cassazione ha chiarito che è risarcibile solo il danno diretto subito dal socio (o dal terzo) e non quello che sia un mero riflesso di un danno cagionato dall’amministratore all’integrità del patrimonio sociale. In ogni caso, sempre con riferimento alle società per azioni, “se l’amministratore non presenta il rendiconto, il socio […] non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorché priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci”.