Come noto, il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (meglio noto come Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto misure di vario tipo per rilanciare lo sviluppo e la crescita economica del Paese. Tra le novità di maggior rilievo, l’art. 27 ha introdotto un nuovo tipo di veicolo societario a sostegno delle start-up PMI, ossia la società di investimento semplice (SIS), che ha “per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati […] che si trovino nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività”. La suddetta disposizione ha apportato delle modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), che – all’art. 35-undecies, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater – individua una disciplina speciale applicabile alle SIS. A tal proposito, la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ad esito di una pubblica consultazione conclusasi il 29 luglio 2020, hanno recentemente adottato gli “Orientamenti di Vigilanza in materia di Società di investimento semplice (SIS)”. Nell’ottica di favorire una corretta e uniforme e corretta applicazione della nuova regolamentazione, gli Orientamenti congiunti contengono una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SIS, definiscono alcuni orientamenti di vigilanza, che rappresentano le aspettative della autorità di vigilanza con riferimento alle modalità con cui le società di investimento semplice dovranno uniformarsi alla nuova disciplina e indicano la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto previsto per le SIS dall’art. 1, comma 1, lett. i-quater, TUF.