La Corte di Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi di diritto in materia di azione sociale di responsabilità, esercitata ai sensi dell’art. 2393 c.c. In particolare, nella pronuncia in oggetto è stato ricordato che, con riferimento alla legittimazione processuale della società attrice e al rapporto fra delibera e perimetro dell’azione giudiziale: (i) “il giudice innanzi al quale sia stata proposta un’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori deve verificare, anche d’ufficio, la sussistenza della deliberazione assembleare che tale azione approva: la verifica deve essere svolta in via preliminare, costituendo quella deliberazione un presupposto (ancorché suscettibile di successiva regolarizzazione ex tunc) che attiene alla legittimazione di colui che ha agito nel processo, ossia alla stessa efficacia della costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale l’azione di responsabilità è stata esercitata”; (ii) “la questione, incidente sulla regolare costituzione del rapporto processuale, [può] essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il giudicato interno formatosi sul punto”; (iii) il fatto che sia richiesta una delibera assembleare ai fini dell’avvio di una simile azione “non significa, però, che ove la delibera rechi menzione di alcuni comportamenti, sia precluso prospettarne in giudizio di ulteriori [in quanto] l’identificazione, nel corpo della delibera, di alcuni fatti non è, di necessità, un elemento rappresentativo della volontà dell’assemblea di basare su di essi, e su di essi soltanto, l’azione di responsabilità che viene deliberata; siffatta menzione può infatti avere valore esemplificativo”.