In relazione ai reati fallimentari di bancarotta di cui agli artt. 216, 217 e 218 l.f., il successivo art. 219, comma 3, l.f. prevede che, nel caso in cui i fatti di bancarotta “hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha ribadito un proprio consolidato orientamento ad avviso del quale detta ipotesi attenuante (particolare tenuità del fatto) “deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in ragione dell’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità per il curatore di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori”.