Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno enunciato un importante principio di diritto in materia di fusione societaria, avendo particolare riguardo agli effetti processuali della stessa. Da un punto di vista normativo, l’art. 2504-bis c.c. prevede che la società risultante dalla fusione o l’incorporante, a seconda della forma di fusione, assume “i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. A questo proposito, la pronuncia in oggetto ha chiarito che: “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà la società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., nel rispetto delle regole che lo disciplinano”.