Come noto, l’art. 2409 c.c. prevede che, “se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società […], i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale […] possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società”. Il tribunale può effettuare ispezioni, disporre opportuni provvedimenti provvisori, convocare l’assemblea perché assuma deliberazioni correttive e, nei casi più gravi, revocare i membri degli organi sociali e nominare un amministratore giudiziario. A questo proposito, il Tribunale di Bologna ha chiarito che: (a) il sindacato del tribunale “non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza”, essendo mirato al solo “ripristino della legalità e della regolarità della gestione”; (b) le gravi irregolarità nella gestione devono essere “attuali e idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società”; (c) “le irregolarità devono involgere l’intera attività della società, non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili”.