Come noto, gli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impongono specifici obblighi in capo al datore di lavoro e ai soggetti preposti alla sicurezza del lavoro circa l’informazione e la formazione dei lavoratori. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente confermato che: (a) “il datore di lavoro [deve] rispondere dell’infortunio occorso al dipendente ove la mancata formazione sia causalmente collegata al verificarsi dell’evento”; (b) “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una funzione di consulenza in materia antinfortunistica del datore di lavoro, coadiuvandolo nella individuazione dei rischi, nelle soluzioni tecniche da adottare per impedire il verificarsi di infortuni collegati a tali rischi, nella pratica di formazione e informazione del lavoratore”; (c) “la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.